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Periodi di guida e riposo dei conducenti, obblighi di registrazioni particolari

Miri

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La Foxpol aveva preparato un file su alcune domande che ci facciamo sempre e ci fanno venire un sacco di dubbi. In particolare sull'interruzione del riposo o della sosta. Qui vi riporto una parte del documento.


Come è noto le interruzioni ed i riposi rappresentano un periodo ininterrotto di tempo nel quale il conducente è libero dal servizio e da dedicare al suo “riposo” per l’appunto. Ma se il conducente per cause non dipendenti dalla sua volontà o per causa di forza maggiore, durante l’effettuazione di tali periodi è costretto ad interromperli ed a mettersi alla guida anche per brevi spostamenti, può incorrere in sanzioni.
Con una nota orientativa, la commissione europea autorevolmente ha dato alcune indicazioni utili a tutti gli operatori in modo da uniformare le procedure e nel contempo orientare le forze di polizia sulla migliore prassi da seguire. E’ vero che le note orientative non sono vincolanti per gli incaricati dei controlli ma certamente rappresentano una fonte interpretativa primaria e giustamente il Ministero degli Interni coordina l’attività di controllo recependole.
Viene ribadito che in linea di principio spostare il veicolo, interrompendo i periodi di pausa, riposo giornaliero e settimanale, nelle situazioni di:
  1. necessità e circostanze straordinari;
  2. situazioni di emergenza;
  3. su ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un'altra autorità;
non concretizza un comportamento tale da essere sanzionato. Quanto alle circostanze straordinarie posssono rientrare in queste anche spostamenti di pochi minuti relativi ad anticipo di carico scarico merci dovuto a esigenze improcrastinabili organizzative di un terminal sprovvisto di propri autisti, oppure il dover far defluire il traffico da un’area di parcheggio su disposizioni della Polizia Stradale.
In questi casi doverosamente il conducente dovrà indicare a mano sul foglio di registrazione o sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato lo spostamento avendo cura di farlo vistare all’organo di Polizia o all’autorità che ha disposto lo spostamento, intendendo per autorità anche l’ente di gestione del terminal oppure l’incaricato responsabile dell’area di carico. Nel caso non sia possibile ottenere una “pezza giustificativa” il conducente deve annotare i necessari dati identificativi di chi ha autorizzato lo spostamento del veicolo al fine di consentire ogni eventuale riscontro in caso di controllo.
In definitiva, la palla passa al conducente che deve dimostrare diligenza e veridicità delle proprie autocertificazioni automatiche o manuali che siano, come per altro già avviene per le proprie attività di lavoro.

Naturalmente gli spostamenti per essere degni di buona considerazione non devono durare più di alcuni minuti, l’evento deve necessariamente essere eccezionale e non rivestire carattere di sistematicità finalizzata a limitare artificiosamente i periodi di riposo tassativamente previsti dalla normativa comunitaria.
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