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Sanzioni per mancanza di rullino tachigrafo

Ciao!
Condivido questo testo, utilissimo e descritto in maniera impeccabile da Fabio Dimita (POLIZIALOCALE.COM), sufficiente per chiarire ogni dubbio. In fondo condivido anche il link originale del file pdf.
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CORRETTA APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE SANZIONATORI EX ART. 179, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA, ALLA AZIENDA DI AUTOTRASPORTO A SEGUITO DEL SANZIONAMENTO EX ART. 19 DELLA LEGGE 727/ 78 ALL’AUTISTA DI UN SUO VEICOLO PER UNA NON SUFFICIENTE QUANTITÀ DI CARTA DA STAMPA A BORDO DEL VEICOLO.

di Fabio Dimita

Nel fatto.

Sono pervenute da parte di diverse imprese di autotrasporto, segnalazioni su verbali di accertamento con applicata l’ipotesi sanzionatoria art. 179 comma 3 CdS perché “titolare della licenza al trasporto di cose del veicolo sopra indicato consentiva che lo stesso circolasse sprovvisto di una sufficiente quantità di carta da stampa. (…)”. Sanzione 833,00 euro. Il verbale in esame è conseguenza di un altro verbale emanato ai sensi dell’art. 19 della legge 727/78 e contestato all’autista dell’azienda per la mancanza, all’atto del controllo, del rullino di carta stampa predisposto al controllo della registrazione cartacea dei tempi di guida o dei due rullini di scorta per la stampa dei dati tachigrafici.”. Sanzione 52,00 euro.

In Diritto.

Come è noto il comma 3 dell’art. 179 del Codice della strada sanziona il “Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto (…) dei relativi fogli di registrazione”;

L’ art. 36 del Regolamento UE 165/2014 indica le registrazioni che devono essere in possesso del conducente, in particolare : “Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli: i) la sua carta di conducente; ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006; iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico”.

Con l’art. 16 della Circolare del Ministero degli Interni N.300/A/6262/11/111/20/3 del 22.07.2011, si stabilisce che “(…) Non può essere sanzionato, ai sensi dell'articolo 19 della

POLIZIALOCALE.COM

legge 13 novembre 1978, n. 727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell'attività svolta, ancorché l'organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita”

L’art. 13 della Circolare del Ministero degli Interni N. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22.07.2011,sistabilisce che “In ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, relative ai 28 giorni precedenti al controllo stesso, si comunica che (…) considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'articolo 200, comma 1, del Codice della Strada”, sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, ex articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, e che da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione”.

Infine si fa presente che l’art. 19 del Regolamento CE 561/2006 stabilisce che “(…) Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura”.

Da quanto si evince dalle considerazioni precedenti si evince come i verbali di accertamento di violazione ai sensi dell’art. 179, comma 3, del Codice della strada, sono frutto di evidente errore di valutazione commesso dagli organi accertatori al momento della redazione del verbale a conclusione del controllo, per le seguenti motivazioni:

1. il comma 3 dell’art. 179, del Codice della strada, sanziona “…chi mette in circolazione un veicolo…”:
  • a. Sprovvisto di cronotachigrafo.
  • b. Sprovvisto dei “fogli di registrazione” (i dischi cronotachigrafici cartacei necessari ai cronotachigrafi di generazione analogica per registrare le attività del conducente, le velocità e lo spazio percorso).
  • c. Con cronotachigrafo manomesso o non funzionante.
In altre parole, la “ratio” della normativa in esame intende perseguire chi impedisce la registrazione delle attività, impedendo di fatto il successivo controllo.

Infatti, analizzando più approfonditamente le 3 ipotesi sopra elencate:

  • a. Un veicolo senza cronotachigrafo non potrà registrare alcunché.
  • b. Analogamente, in caso di cronotachigrafo analogico, ancorché il veicolo sia dotato del cronotachigrafo, mancando i “fogli di registrazione” (i dischi) il cronotachigrafo è privo del supporto su cui registrare e, quindi, non rimarrà traccia delle attività svolte e pertanto deve essere applicata la sanzione di cui all’art. 19 della Legge 727/78.
  • c. In caso di cronotachigrafo presente, ma non funzionante o manomesso, infine, quale che sia il modello (analogico o digitale) le registrazioni potranno essere assenti o falsatene pertanto troverebbe applicazione le ipotesi sanzionatori previste esplicitamente dall’art. 179 del Codice della strada.

Nel caso in specie, invece, il cronotachigrafo è presente sul veicolo ed è perfettamente funzionante ed è digitale, ovvero ha registrato regolarmente. Infatti, come è noto, il cronotachigrafo digitale non registra su supporti cartacei, ma direttamente nella sua “memoria elettronica” ed in formato digitale. Il controllo, quindi, è possibile semplicemente accedendo alle registrazioni memorizzate. Sul cronotachigrafo digitale, peraltro, la stampa su supporto cartaceo (“rullini di carta stampa” come vengono chiamati nei verbali) è solo una delle modalità per estrarre e leggere i dati, ma non l’unica poiché e possibile lo scarico delle registrazioni attraverso gli appositi dispositivi, ai fini del controllo sulle attività del veicolo e del conducente.

In alternativa, qualora per l’organo accertatore non fosse possibile scaricare i dati in alcun modo, essendo stati comunque oggetto di registrazione, è sempre possibile attivare la procedura ex art. 180 del Codice della strada, chiedendo di portare in esibizione la documentazione cartacea attestante la registrazione dei tempi di guida e di riposo non scaricabile in occasione del controllo.

Sembrerebbe evidente, pertanto, l’errore in procedendum degli organi accertatori considerando che nel corso del controllo, avendo sanzionato il conducente perché sprovvisto di sufficiente quantità di carta per la corretta stampa dell’attività cronotachigrafica (ai sensi dell’art. 19 della L.727/78), non avrebbero dovuto emettere anche il verbale ex art. 179 comma 3, del Codice della strada, a fronte anche di quanto stabilito dal sopra citato art. 19 del Regolamento CE 561/2006 : “(…) “nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura”.
 
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