Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, co. 1, decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021.
In data 14 gennaio 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”: in particolare, l’articolo 1, comma 1, modificando l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020, ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza.
Quanto sopra comporta la necessità di aggiornare le istruzioni fornite con circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in ragione della nuova applicazione che occorre dare alle disposizioni di cui all’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, alle quali tali circolare fa riferimento e che di seguito, per pronto riscontro, si riportano:
“co. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (…omissis…), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;
“co. 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Si rappresenta, poi, che non è stato innovato il disposto dell’art. 104 dello stesso decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale “la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità …(omissis)…, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020” resta prorogata al 30 aprile 2021.
Ai fini di quello che qui rileva, tuttavia, deve tenersi in considerazione che la patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi - in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare -, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 1, lett. c) del DPR n. 445 del 2000.
Pertanto pare opportuno tenere distinti i due profili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 103, comma 2 e 2 sexies, e 104 del più volte citato
decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, e successive modificazioni, stante anche la disciplina di maggior favore accordata alla proroga delle abilitazioni.
Inoltre, con circolare prot. n. 272 del 5 gennaio 2021, si è dato conto dell’art. 12, co. 6, del Decreto legge 31 dicembre 2020 , n. 183, che ha disposto che: “In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.”. Tale disposizione va coordinata con quelle di cui all’art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020, al quale la circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020 pure faceva riferimento.
Resta altresì confermata la disciplina di cui all’accordo multilaterale M330 - sottoscritto dall’Italia in data 23 ottobre 2020 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell' ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR -, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.
Di tale Accordo si era già dato conto nella più volte citata circolare del 4 dicembre 2020.
Alla luce della proroga dello stato di emergenza, nonché al fine di coordinare le disposizioni in materia di proroga del termine per sostenere la prova di verifica delle cognizioni teoriche per conseguire una patente di guida, si ritiene opportuno ripubblicare la prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.
Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
- la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
- la norma di cui all’art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane quali
documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
∙ qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è stato prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
∙ è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 12, co. 6, DL n. 183 del 2020).
E’ evidente che tale ultime disposizione - in quanto di rango superiore, successiva nel tempo e più vantaggiosa per l’utenza – prevale su quella di cui al DD 268 del 12 agosto 2020, nel caso di domande che, presentate nel 2020 erano in scadenza al più tardi alla data del 15 ottobre 2020.
- la norma di cui all’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
- le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020;
- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
- solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;
- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola;
- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. 35018 del 4.4.2020 e prot. n. 272 del 5 gennaio 2021.
PATENTI DI GUIDA |
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SCADENZA |
PROROGA |
Note |
Dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 |
al 29 luglio 2021 |
Come Abilitazione alla guida su territorio nazionale |
Dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021 |
al 30 aprile 2021 |
Come Documento di riconoscimento |
Dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 |
per 7 mesi dalla loro scadenza |
nella UE (es. scadenza 1/8 proroga al 28/02/2021) – Escluso Paesi che hanno deciso di non applicare detta proroga |
CQC |
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SCADENZA |
PROROGA |
Note |
Dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020 |
al 29 luglio 2021 |
Proroga valida solo in Italia (nella UE 7 mesi dalla loro singola scadenza) |
Dal 29 al 31 dicembre 2020 |
7 mesi dalla loro scadenza |
(cioè al 29 o 31 luglio 2021) |
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 |
al 29 luglio 2021 |
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Dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 |
7 mesi dallo loro scadenza |
nella UE (es. scadenza 1/8 proroga al 28/02/2021) |
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