Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, co. 1, decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021.
In data 14 gennaio 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”: in particolare, l’articolo 1, comma 1, modificando l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020, ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza.
Quanto sopra comporta la necessità di aggiornare le istruzioni fornite con circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in ragione della nuova applicazione che occorre dare alle disposizioni di cui all’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, alle quali tali circolare fa riferimento e che di seguito, per pronto riscontro, si riportano:
“co. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (…omissis…), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;
“co. 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Si rappresenta, poi, che non è stato innovato il disposto dell’art. 104 dello stesso decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale “la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità …(omissis)…, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020” resta prorogata al 30 aprile 2021.
Ai fini di quello che qui rileva, tuttavia, deve tenersi in considerazione che la patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi - in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare -, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 1, lett. c) del DPR n. 445 del 2000.
Pertanto pare opportuno tenere distinti i due profili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 103, comma 2 e 2 sexies, e 104 del più volte citato
decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, e successive modificazioni, stante anche la disciplina di maggior favore accordata alla proroga delle abilitazioni.
Inoltre, con circolare prot. n. 272 del 5 gennaio 2021, si è dato conto dell’art. 12, co. 6, del Decreto legge 31 dicembre 2020 , n. 183, che ha disposto che: “In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.”. Tale disposizione va coordinata con quelle di cui all’art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020, al quale la circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020 pure faceva riferimento.
Resta altresì confermata la disciplina di cui all’accordo multilaterale M330 - sottoscritto dall’Italia in data 23 ottobre 2020 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell' ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR -, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.
Di tale Accordo si era già dato conto nella più volte citata circolare del 4 dicembre 2020.
Alla luce della proroga dello stato di emergenza, nonché al fine di coordinare le disposizioni in materia di proroga del termine per sostenere la prova di verifica delle cognizioni teoriche per conseguire una patente di guida, si ritiene opportuno ripubblicare la prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.
Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
PATENTI DI GUIDA
- a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
- la norma di cui all’art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane quali
documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
- su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
- ai fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;
- per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
- b) sono stati sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida:
∙ è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 12, co. 6, DL n. 183 del 2020).
E’ evidente che tale ultime disposizione - in quanto di rango superiore, successiva nel tempo e più vantaggiosa per l’utenza – prevale su quella di cui al DD 268 del 12 agosto 2020, nel caso di domande che, presentate nel 2020 erano in scadenza al più tardi alla data del 15 ottobre 2020.
- d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, prorogato al 29 luglio 2021 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 30 luglio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
- a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti: - la previsione di cui all’art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:
- su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
- per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020;
- b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.. ), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;
- c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
- d) sono stati sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n.23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
- f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
- g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR ) occorre distinguere:
- solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;
- h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:
- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;
- ATTESTAZIONI SANITARIE
- a) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
- b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
- c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
- d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021.
Fonte ufficiale