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Regolamento CE 561/2006: Ore, tempi di guida e riposo e impegno dei conducenti

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Il trasporto su strada di merci e di persone è regolamentato dalle Direttive (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo. Questa normativa si applica a tutti coloro che eseguono un trasporto su strada, sia di merci che di persone, indipendentemente dal paese in cui il veicolo è immatricolato. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos'è questa normativa, come va applicata e interpretata, nonché i massimi dell'impegno/guida del conducente.

Cos'è il Regolamento CE 561/2006​

Il Regolamento CE 561/2006 si applica al trasporto su strada effettuato all’interno della Comunità Europea, fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Si applica in particolare al trasporto su strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti al trasporto merci che di viaggiatori:
  • atti, e destinati, a trasportare più di nove persone, conducente compreso;
  • in servizio regolare di linea il cui percorso supera i 50 chilometri.

Esclusioni dal Regolamento​

Il Regolamento CE 561/2006 non si applica ai veicoli adibiti ai servizi di linea il cui percorso non supera i 50 Km, per i quali trova applicazione il combinato disposto del D.Lgs. 66/2003 e della legge 138/1958.

Importanza della formazione​

Per poter applicare e interpretare correttamente il Regolamento CE 561/2006, è fondamentale seguire corsi di formazione presso autoscuole autorizzate. In questo modo, si avranno le competenze necessarie per decifrare in modo corretto la normativa.

Il Regolamento CE 561/2006 ha lo scopo di garantire il benessere e la sicurezza dei conducenti, regolamentando i tempi di impegno, guida e riposo. È importante essere a conoscenza di questa normativa e seguire corsi di formazione per poterla applicare e interpretare correttamente.

I tempi e le ore di guida per gli autisti sono regolamentati dalla Direttiva (CE) n. 561/2006.​

In termini di tempi e ore di guida giornaliera[1], gli autisti sono tenuti a rispettare i seguenti limiti:​

  • Il massimo tempo di guida ininterrotta è di 4 ore e 30 minuti.
  • Il tempo di guida regolare al giorno è di 9 ore.
  • Il massimo tempo di guida eccezionale al giorno è di 10 ore, e questo può essere effettuato al massimo 2 volte alla settimana.

In termini di tempi e ore di guida settimanale[2], gli autisti sono tenuti a rispettare i seguenti limiti:​

  • Il tempo e le ore di guida settimanale non devono superare l'orario di lavoro stabilito dalla Direttiva 2002/15.
  • Il massimo tempo di guida complessiva in una settimana è di 56 ore.
  • Il massimo tempo di guida complessiva in due settimane consecutive è di 90 ore.

In termini di interruzioni di guida[3] per gli autisti, la Direttiva (CE) n. 561/2006 prevede i seguenti requisiti:​

  • 45 minuti di interruzione dopo 4 ore e 30 minuti di guida ininterrotta.
  • 15 minuti di pausa prima + 30 minuti di pausa seconda, distribuite in un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti.

Il riposo giornaliero[4] per gli autisti degli autobus​

In generale, si possono distinguere i seguenti casi:
  • Per il servizio urbano, la durata minima di riposo giornaliero è di 10 ore (Art. 20 R.D.L. 2328/1923).
  • Per il servizio extraurbano con distanza < 50 km, la durata media di riposo giornaliero non deve essere inferiore a 11 ore (Art. 7 L. 138/1958).
  • Per il servizio extraurbano con distanza > 50 km e per il noleggio di autobus, la durata minima di riposo giornaliero è di 11 ore consecutive o 12 ore frazionate (3 ore + 9 ore), ma può essere ridotta a 9 ore, ma non più di 2 volte alla settimana (Art. 8 Reg. CE 561/2006).

Il riposo settimanale[5] per gli autisti degli autobus,​

In generale, si possono distinguere i seguenti casi:
  • Per il servizio urbano, la durata minima di riposo settimanale è di 24 ore con una periodicità ragionevole di 6 + 1, ovvero 6 giorni di lavoro consecutivi seguiti da 1 giorno di riposo. Inoltre, è previsto il riconoscimento di almeno 52 riposi in ragione d’anno.
  • Per il servizio extraurbano con una distanza inferiore a 50 km, la durata minima di riposo settimanale è di 24 ore con una periodicità ragionevole di 6 +1, ovvero 6 giorni di lavoro consecutivi seguiti da 1 giorno di riposo.
  • Per il servizio extraurbano con una distanza superiore a 50 km e per il noleggio di autobus, la durata minima di riposo settimanale è stabilita dalla Direttiva CE 561/2006. In particolare, è previsto almeno 45 ore di riposo regolare e almeno 24 ore di riposo ridotto, a patto che sia possibile recuperare tali ore entro la terza settimana successiva.
La Direttiva (CE) n. 561/2006 stabilisce le regole per i tempi e le ore di guida dei conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada. Il regolamento mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza tra i diversi modi di trasporto terrestre, con particolare attenzione al trasporto su strada, e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

In particolare, il regolamento stabilisce i seguenti limiti per i tempi e le ore di guida:
  • [1] Tempi e ore di guida giornalieri: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
  • [2]Tempi e ore di guida settimanali: il periodo complessivo trascorso alla guida nel corso di una settimana.
  • [3]Interruzioni di guida: dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, il conducente deve osservare una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
  • [4]Riposo giornaliero: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo e comprende sia il 'periodo di riposo giornaliero regolare' sia il periodo di riposo giornaliero ridotto.
    • Tempi di riposo giornaliero regolare: ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione.
    • Tempi di riposo giornaliero ridotto: ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.
  • [5]Riposo settimanale: il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo e comprende sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il “periodo di riposo settimanale ridotto”.
    • Tempi di riposo settimanale regolare: ogni periodo di riposo di almeno 45 ore.
    • Tempi di riposo settimanale ridotto: ogni periodo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative.
Il regolamento CE 561/2006 stabilisce i requisiti per la gestione dei tempi di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada. L'obiettivo è quello di armonizzare le condizioni di concorrenza tra i diversi modi di trasporto terrestre, con particolare attenzione al trasporto su strada, e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

Per quanto riguarda i tempi e le ore di guida giornaliere, il regolamento stabilisce che il periodo complessivo di guida deve essere compreso tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale. Inoltre, dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Per i periodi di riposo giornalieri, il regolamento stabilisce che essi devono essere di almeno 11 ore ininterrotte oppure possono essere suddivisi in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Inoltre, il regolamento prevede anche la possibilità di periodi di riposo giornalieri ridotti, che devono essere di almeno 9 ore ininterrotte ma inferiori a 11 ore.

Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanali, il regolamento stabilisce che essi devono essere di almeno 45 ore ininterrotte. Tuttavia, è possibile ridurre questo periodo di riposo, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento, a una durata minima di 24 ore continuative.

Infine, il regolamento specifica che i periodi di riposo giornalieri e settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché esso sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Multipresenza con due o più conducenti:

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Ultima modifica di un moderatore:
Ciao miri.
Vorrei sapere.
Se stasera chiudo la scheda in svizzera , facendo il regolare riposo, e domattina riprendo dalla svizzera passando per.litalia, e vero che ho ancora a disposizione 6 giorni di lavoro?.
 
Ciao miri.
Vorrei sapere.
Se stasera chiudo la scheda in svizzera , facendo il regolare riposo, e domattina riprendo dalla svizzera passando per.litalia, e vero che ho ancora a disposizione 6 giorni di lavoro?.
Ciao. Dovresti applicare il regolamento come se fossi nella tua nazione, indipendentemente se sei all'estero o meno. Se hai le ore di riposo e non superi il complessivo delle ore di lavoro settimanali hai ancora 6 giorni lavorativi. Non deve confonderti l'idea che sei all'estero.
 
No! Io stasera finisco a Lugano, e riprendo martedì per andare a caricare a milano.
Mi dici se sono in regola, visto che questo è il quinto giorno dopo un riposo ridotto?
Grazie
Dovresti valutarlo tu, per essere proprio pignolo chiedi a qualche vigile o chiama la tua autoscuola di fiducia.
Dipende quando hai fatto il riposo ridotto: se l'hai fatto settimana precedente, in questa dovresti fare anche il recupero ovvero due giorni di continuo. Se invece la settimana precedente hai fatto un riposo settimanale regolare, ovvero 2 giorni consecutivi allora in questa settimana puoi fare solo un giorno di riposo che recupererai nella settimana dopo. Per questo non posso sbilanciarmi, non voglio dirti una cosa per un'altra.
 
Buona sera.

Perché nel TPL non si applicano le direttive CE? (tutti parlano sempre e SOLO del Dlgs 66 del 2003)

Ossia: ho letto specifiche applicazioni direttive CE, ma, ogni percorso urbano/extraurbano di linea, non supera ampiamente (nel suo andi e rivieni più volte in giornata), i 50 km?

Quindi, perché, relativamente al riposo giornaliero per conducente autobus URBANO, ci si riferisce all’art. 20 del RDL 2328 del 1923 ?

Ossia, perché in quell’ambito, non si applicano le direttive CE?
 
Buongiorno, per un percorso di meno di 50km (bus urbano) quanto è il tempo di guida massimo per l'autista e le ore di riposo stipulate? Puo fare 6.30 di servizio senza riposarsi?
Grazie
 
Buon giorno io faccio un servizio di 2 ore di guida giornaliere il riposo è obbligatorio sempre ogni 6 giorni?
 
Buongiorno ; se ho fatto 9ore e 53minuti di guida sono obbligato ha fare le 11 ore di riposo o posso anche fare le 9 ore di riposo.Grazie
 
buonasera sono un autista di tir iniziando il lavoro domenica sera alle venti volevo sapere se potevo guidare fino al sabato sera alle 20 ..senza superare le 90 ore bisettimanali e le 56 settimanali grazie..
 
Buongiorno, l'azienda dove lavora con linee extraurbane che superano i 50 km, fa iniziare i turni la domenica dalle 20.15 alle 23.30. Poi si ripetono lunedì, martedì,mercoledì,giovedì e venerdì dalle 4.30 alle 7.30 e dalle 20.30 alle 23.30 per chiudere il sabato dalle 4.30 alle 7.30. Per loro il sabato non è 7° giorno lavorativo ed il nastro lavorativo è dalle 20.30 alle 7.30. Hanno ragione???
 
Buongiorno,sono un autista autonomo da turismo voglio fare un quesito..se io lavoro giorni alterni un giorno sì ed uno no..sono sempre costretto a fare un riposo regolare?quindi lavorare 4 giorni a settimana,se sì vuol dire che faccio più riposo che lavoro possibile?
 
Mi permetto di far notare che le ora di guida sono registrate ergo è dimostrabile che su 14 ore di "guida" nella realtà il nostro autista è stato impegnato solo per quattro ore le altre 10 è stato fermo a riposarsi, legger il giornale, fare le parole crociate o una pennichella !!
E' vero Miri, viene la pelle d'oca leggere cosa pensano i clienti di chi guida!!!
 
ciao a tutti mi chiamo Paolo autista bus linea superiore ai 50 km, vorrei precisare che del riposo ridotto si puó usufruire per 3 volte a settimana, e che il riposo ridotto di almeno 9 ore deve essere sempre preceduto nell'arco della giornata lavorativa di al massimo 15 ore di impegno da un riposo continuativo di almeno 3 ore.

È scritto nel regolamento 561 art.8 comma 2 , ma tutti coloro che spiegano legge ad autisti sottacciono qyesto importante particolare, basta leggere bene il comma 2 per capirlo. Provo a spiegarvelo a tutti cari colleghi: il comma 2 inizia con la frase : se la parte di periodo di riposo giornaliero etc etc , allora scrivere in italiano "se la parte di" significa che esiste "una altra parte di" quindi se il riposo ridotto è una oarte di , l'altra parte di è il riposo di almeno 3 ore di cui parlavo prima!!!

Se vi scrivo per similitudine la frase " se la parte di torta che ti sei mangiati etc etc" vuol dire che esiste una altra parte di torta" , ma purtroppo preferiscono far girare le ruote il piu possibile negando l'evidenza della norma a danno della sicurezza di tutti !! La commissione trasporti UE è riuscita a smentire spudoratamente se stessa anche sull'interruzione di guida in multipresenza con la nota orientativa n.2, in pratica nella legge è scritto che durante l'interruzione di guida puoi disporre liberamente del tuo tempo, nella nota è scritto che puoi trascorrere a bordo con veicolo in marcia l'interruzione di guida!!

Come posso disporre liberamente del mio tempo durante l'interruzione a bordo, se sono allacciato ad una cintura di sicurezza e non posso scendere dal mezzo in marcia ???

ciao a tutti , ma sappiatelo è colpa nostra , il popolo ha il potere che si merita !
 
buongiorno sono sempre Paolo , volevo segnalare a tutti voi cari colleghi autisti una altra nefandezza legislativa perpetrata nei nostri confronti che ci tocca nel vivo cioè nella nostra paga ! In pratica la direttiva 2002/15/ce recepita dal DL n.234 del 2007 sancisce che quando si lavora in multipresenza , il tempo trascorso a bordo come secondo non viene considerato come orario di lavoro!

Vi rendete conto che significa? Vi dico quello che vivo sulla mia pelle, dove lavoro il secondo viene retribuito al 25% quindi se fai un turno di 16 ore in due , ognuno dei due guida 8 ore al 100% , le altre 8 al 25% valgono 2 ore al 100% !! quindi per un impegno di 16 ore vieni pagato per 10 ore effettive ! questo è il furto del tempo e non solo! quante ore dovró stare di piu in servizio per arrivare alle 39 ore settimanali? tante! saluti a tutti , io sono ateo ma auguro ugualmente buona pasqua a chi ci crede .
ciao
 
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