Il trasporto su strada di merci e di persone è regolamentato dalle Direttive (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo. Questa normativa si applica a tutti coloro che eseguono un trasporto su strada, sia di merci che di persone, indipendentemente dal paese in cui il veicolo è immatricolato. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos'è questa normativa, come va applicata e interpretata, nonché i massimi dell'impegno/guida del conducente.
Cos'è il Regolamento CE 561/2006
Il Regolamento CE 561/2006 si applica al trasporto su strada effettuato all’interno della Comunità Europea, fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Si applica in particolare al trasporto su strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti al trasporto merci che di viaggiatori:- atti, e destinati, a trasportare più di nove persone, conducente compreso;
- in servizio regolare di linea il cui percorso supera i 50 chilometri.
Esclusioni dal Regolamento
Il Regolamento CE 561/2006 non si applica ai veicoli adibiti ai servizi di linea il cui percorso non supera i 50 Km, per i quali trova applicazione il combinato disposto del D.Lgs. 66/2003 e della legge 138/1958.Importanza della formazione
Per poter applicare e interpretare correttamente il Regolamento CE 561/2006, è fondamentale seguire corsi di formazione presso autoscuole autorizzate. In questo modo, si avranno le competenze necessarie per decifrare in modo corretto la normativa.Il Regolamento CE 561/2006 ha lo scopo di garantire il benessere e la sicurezza dei conducenti, regolamentando i tempi di impegno, guida e riposo. È importante essere a conoscenza di questa normativa e seguire corsi di formazione per poterla applicare e interpretare correttamente.
I tempi e le ore di guida per gli autisti sono regolamentati dalla Direttiva (CE) n. 561/2006.
In termini di tempi e ore di guida giornaliera[1], gli autisti sono tenuti a rispettare i seguenti limiti:
- Il massimo tempo di guida ininterrotta è di 4 ore e 30 minuti.
- Il tempo di guida regolare al giorno è di 9 ore.
- Il massimo tempo di guida eccezionale al giorno è di 10 ore, e questo può essere effettuato al massimo 2 volte alla settimana.
In termini di tempi e ore di guida settimanale[2], gli autisti sono tenuti a rispettare i seguenti limiti:
- Il tempo e le ore di guida settimanale non devono superare l'orario di lavoro stabilito dalla Direttiva 2002/15.
- Il massimo tempo di guida complessiva in una settimana è di 56 ore.
- Il massimo tempo di guida complessiva in due settimane consecutive è di 90 ore.
In termini di interruzioni di guida[3] per gli autisti, la Direttiva (CE) n. 561/2006 prevede i seguenti requisiti:
- 45 minuti di interruzione dopo 4 ore e 30 minuti di guida ininterrotta.
- 15 minuti di pausa prima + 30 minuti di pausa seconda, distribuite in un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti.
Il riposo giornaliero[4] per gli autisti degli autobus
In generale, si possono distinguere i seguenti casi:- Per il servizio urbano, la durata minima di riposo giornaliero è di 10 ore (Art. 20 R.D.L. 2328/1923).
- Per il servizio extraurbano con distanza < 50 km, la durata media di riposo giornaliero non deve essere inferiore a 11 ore (Art. 7 L. 138/1958).
- Per il servizio extraurbano con distanza > 50 km e per il noleggio di autobus, la durata minima di riposo giornaliero è di 11 ore consecutive o 12 ore frazionate (3 ore + 9 ore), ma può essere ridotta a 9 ore, ma non più di 2 volte alla settimana (Art. 8 Reg. CE 561/2006).
Il riposo settimanale[5] per gli autisti degli autobus,
In generale, si possono distinguere i seguenti casi:- Per il servizio urbano, la durata minima di riposo settimanale è di 24 ore con una periodicità ragionevole di 6 + 1, ovvero 6 giorni di lavoro consecutivi seguiti da 1 giorno di riposo. Inoltre, è previsto il riconoscimento di almeno 52 riposi in ragione d’anno.
- Per il servizio extraurbano con una distanza inferiore a 50 km, la durata minima di riposo settimanale è di 24 ore con una periodicità ragionevole di 6 +1, ovvero 6 giorni di lavoro consecutivi seguiti da 1 giorno di riposo.
- Per il servizio extraurbano con una distanza superiore a 50 km e per il noleggio di autobus, la durata minima di riposo settimanale è stabilita dalla Direttiva CE 561/2006. In particolare, è previsto almeno 45 ore di riposo regolare e almeno 24 ore di riposo ridotto, a patto che sia possibile recuperare tali ore entro la terza settimana successiva.
In particolare, il regolamento stabilisce i seguenti limiti per i tempi e le ore di guida:
- [1] Tempi e ore di guida giornalieri: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
- [2]Tempi e ore di guida settimanali: il periodo complessivo trascorso alla guida nel corso di una settimana.
- [3]Interruzioni di guida: dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, il conducente deve osservare una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
- [4]Riposo giornaliero: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo e comprende sia il 'periodo di riposo giornaliero regolare' sia il periodo di riposo giornaliero ridotto.
- Tempi di riposo giornaliero regolare: ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione.
- Tempi di riposo giornaliero ridotto: ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.
- [5]Riposo settimanale: il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo e comprende sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il “periodo di riposo settimanale ridotto”.
- Tempi di riposo settimanale regolare: ogni periodo di riposo di almeno 45 ore.
- Tempi di riposo settimanale ridotto: ogni periodo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative.
Per quanto riguarda i tempi e le ore di guida giornaliere, il regolamento stabilisce che il periodo complessivo di guida deve essere compreso tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale. Inoltre, dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Per i periodi di riposo giornalieri, il regolamento stabilisce che essi devono essere di almeno 11 ore ininterrotte oppure possono essere suddivisi in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Inoltre, il regolamento prevede anche la possibilità di periodi di riposo giornalieri ridotti, che devono essere di almeno 9 ore ininterrotte ma inferiori a 11 ore.
Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanali, il regolamento stabilisce che essi devono essere di almeno 45 ore ininterrotte. Tuttavia, è possibile ridurre questo periodo di riposo, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento, a una durata minima di 24 ore continuative.
Infine, il regolamento specifica che i periodi di riposo giornalieri e settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché esso sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
Multipresenza con due o più conducenti:
Multipresenza con 2 o 3 autisti, come funziona e come gestirla
Quando si parla di MULTIPRESENZA l'Art. 4 del REG. 561/06 definisce [..un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti... ] Brevemente in...
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Scarica il regolamento:
Direttiva 561/2006 (ore di guida)
REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n...
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